Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 31
31 / 44Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare.
In vigore dal 18 gen 1943
Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, impiega l'esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, in mansioni diverse da quelle che hanno determinato tale esenzione, è punito con la reclusione fino a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-31