Art. 28 · Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II

Art. 28

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Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

In vigore dal 18 gen 1943
Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio contravvenendo a disposizioni o ad ordini dei propri superiori, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.
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