Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 27
27 / 44Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.
In vigore dal 18 gen 1943
Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attività, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a quattro anni.
Se dal fatto deriva grave danno, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati à sensi dell', la pena è della reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal primo comma, e della reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-27