Art. 27 · Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II

Art. 27

27 / 44

Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.

In vigore dal 18 gen 1943
Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attività, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a quattro anni. Se dal fatto deriva grave danno, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati à sensi dell', la pena è della reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal primo comma, e della reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-27