Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 22
22 / 44Condizione d'impiego e di lavoro e trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze, con gli altri Ministri interessati e con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie dei mobilitati per il servizio del lavoro e dei militari eventualmente comandati in servizio del lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-22