Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 2
2 / 44Compiti del servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Il servizio del lavoro consiste nella prestazione della propria opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, le imprese, gli enti o le attività comunque necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della Nazione in guerra, anche se non mobilitati ai sensi del successivo .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-2