Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 12
12 / 44Smobilitazione degli enti.
In vigore dal 18 gen 1943
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in qualsiasi momento, ordina, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni, la smobilitazione degli enti.
La smobilitazione degli stabilimenti ausiliari si verifica, invece, con la revoca, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, del decreto di ausiliarietà.
La smobilitazione può essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento.
Nel decreto di smobilitazione o nella revoca del decreto di ausiliarietà deve essere indicata la data di smobilitazione dell'ente o stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-12