Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 1
1 / 44Obbligo del servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra
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Obbligo del servizio del lavoro.
In caso di guerra, in relazione a quanto dispone la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, sono sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o familiari e la propria capacità tecnica o professionale, gli uomini dai 14 ai 70 anni compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti.
Durante la prestazione, a qualsiasi titolo, del servizio militare, è sospeso l'obbligo del servizio del lavoro; detto obbligo risorge quando il militare sia inviato in licenza per essere destinato al servizio del lavoro. In tal caso, al detto militare si applicano tutte le disposizioni riflettenti i cittadini mobilitati per il servizio del lavoro e non gli è concesso di rinunciare alla licenza.
Agli effetti della sospensione dell'obbligo del servizio del lavoro, la condizione di militarizzato è equiparata a quella di militare.
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