Art. 1
In vigore dal 18 gen 1943
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l' della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l' della legge 16 dicembre 1941-XX, numero 1611, recante disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni:
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.
Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari, potranno, con separati decreti Reali, essere estese ai territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-rd-1