Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo XI
Art. 76
76 / 79In vigore dal 8 gen 1943
Per la contabilità dei depositi provvisori il reparto contabile dovrà tenere, oltre ai bollettari degli ordinativi mod. 180-T:
1) un registro mod. 34 dei c/c su cui sono descritte le entrate e le uscite;
2) cartelle numerate progressivamente con riferimento al numero del c/c di deposito provvisorio, contenenti i documenti giustificativi delle spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-76