Art. 75
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo XI

Art. 75

75 / 79
In vigore dal 8 gen 1943
Gli ingegneri capi del Genio civile, che hanno autorizzato i depositi, per effettuarvi prelevamenti si avvarranno in modo esclusivo di ordinativi di pagamento in testati direttamente a favore dei creditori e non mai a favore dei funzionari dell'Amministrazione salvo che non si tratti di spese per copie di atti o di disegni. I relativi ordini di pagamento, firmati anche dal capo del reparto contabile, dovranno essere staccati da apposito bollettario mod. 180-T delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-75