Art. 74
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo XI

Art. 74

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In vigore dal 8 gen 1943
I depositi per spese contrattuali anticipate da imprese assuntrici di lavori o forniture, dovranno essere sempre effettuati a cura delle imprese stesse nelle sezioni di Regia tesoreria a titolo di deposito provvisorio a termini degli articoli 593 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato e degli articoli 1330 e seguenti delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro 30 giugno 1939-XVII.
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