Art. 70
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo X

Art. 70

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In vigore dal 8 gen 1943
Gli ingegneri capi si accerteranno personalmente che i bollettari relativi agli ordinativi di pagamento siano costantemente tenuti al corrente, siano sommati di pagina in pagina e chiusi periodicamente, con il riporto dei totali precedenti, per i necessari riscontri interni e per la parificazione con le situazioni di Tesoreria.
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