Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo I
Art. 7
7 / 79In vigore dal 8 gen 1943
Salvo le responsabilità dell'ingegnere capo per fatti a lui imputabili ai sensi del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il funzionario cui sia stato intestato un buono per prelevamento diretto e ne abbia effettuato l'incasso od abbia ricevuto una somma in contanti dall'ingegnere capo, e, ai sensi del primo comma dell'art. 82 del citato Regio decreto, direttamente responsabile verso l'Amministrazione delle somme somministrategli fino a quando non abbia giustificato con regolari quietanze l'erogazione delle somme stesse a mente degli del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-7