Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo IX
Art. 69
69 / 79In vigore dal 8 gen 1943
Gli ordinativi di pagamento che allo scadere dell'esercizio successivo a quello della loro emissione risultassero ancora insoluti, non potranno più essere pagati e le sezioni provinciali di Regia tesoreria ne cureranno la restituzione ai competenti uffici del Genio civile che ne eseguiranno l'annullamento, provvedendo, con altro ordinativo, al versamento delle somme in conto «entrate eventuali».
Qualora, in seguito, le somme predette dovessero venire reclamate dai rispettivi creditori, gli ingegneri capi avranno cura di inoltrare le domande degli interessati in carta da bollo, con l'indicazione delle caratteristiche delle quietanze di entrata comprovanti il versamento in Tesoreria delle somme stesse, alla Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale, la quale provvederà con i normali mezzi di bilancio al pagamento diretto della somma reclamata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-69