Art. 68
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo IX

Art. 68

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In vigore dal 8 gen 1943
Contemporaneamente alla restituzione dei residui gli ingegneri capi cureranno di rimettere agli interessati la distinta delle spese effettuate sul deposito e l'avviso della emissione dell'ordinativo di saldo, aggiungendo che, qualora la somma non venisse riscossa prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello nel quale venne emesso l'ordinativo di pagamento, questo verrà annullato per perenzione biennale.
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