Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo IX
Art. 67
67 / 79In vigore dal 8 gen 1943
I depositi relativi ad affari esauriti, sui quali non debbasi più effettuare alcun prelevamento, verranno man mano chiusi curando il versamento di tutte le ritenute sulle indennità liquidate, eventualmente non ancora effettuate, il versamento del 3 % per spese di gestione, e, infine, restituendo agli interessati i residui che rimarranno ancora disponibili sui depositi stessi.
Non si farà luogo al rimborso quando il residuo non superi le L. 5 e in questo caso la rimanenza verrà versata in Tesoreria in conto entrate eventuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-67