Art. 62
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo VIII

Art. 62

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In vigore dal 8 gen 1943
L'ingegnere capo o il funzionario che ne faccia le veci potrà emettere ordinativi di pagamento intestati in suo favore sulla contabilità speciale e dovrà astenersi dall'emettere ordinativi di pagamento su detta contabilità intestati a funzionari dipendenti, a meno che non trattisi di rimborsare spese già sostenute e comprovate da regolari quietanze, per pagamenti previamente autorizzati o di corrispondere competenze dovute ai funzionari medesimi per il servizio in questione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-62