Art. 6
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo I

Art. 6

6 / 79
In vigore dal 8 gen 1943
L'ingegnere capo è autorizzato, qualora speciali circostanze di necessità e di opportunità lo consiglino, a provvedere a pagamenti di minima entità da effettuarsi entro breve termine, sopratutto fuori della sede d'ufficio con le debite cautele e nei più ristretti limiti, mediante il sistema dei buoni intestati a se medesimo o a funzionari dipendenti dei gruppi A e B, esclusi il capo del reparto contabile, gli impiegati addetti al reparto contabile stesso e i consegnatari di materiale mobile. Agli stessi pagamenti l'ingegnere capo potrà provvedere mediante vaglia postale intestato ai creditori trattenendo dall'importo del credito la tassa postale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-6