Art. 59
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo VIII

Art. 59

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In vigore dal 8 gen 1943
All'inizio dell'esercizio finanziario debbono essere riportati sul giornale, in entrata, l'importo del fondo disponibile in Tesoreria, in uscita, quello degli ordinativi rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. Detti ordinativi debbono anche essere riportati in entrata e in uscita nel mastro dei c/c, sul quale pure dovranno essere riaperti tutti quei conti che hanno una rimanenza attiva nel bilancio di verificazione redatto a fine esercizio. L'uscita è costituita dagli ordinativi mod. 4 emessi in ordine progressivo e devono essere registrati sul libro giornale al netto con l'indicazione del numero del c/c al quale il pagamento sarà posto a debito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-59