Art. 58
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo VIII

Art. 58

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In vigore dal 8 gen 1943
Tutte le quietanze di contabilità speciale debbono essere custodite dal reparto contabile a documentazione degli introiti, nelle cartelle intestate ai singoli conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-58