Art. 57
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo VIII

Art. 57

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In vigore dal 8 gen 1943
Tutti i depositi di enti privati devono essere eseguiti mediante versamento in c/c postale a favore della sezione di Regia tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata all'ufficio. Ad ogni concessione, istruttoria o servizio deve corrispondere nelle scritture dell'ufficio un apposito conto individuale, anche se i depositi siano stati costituiti dagli stessi enti o privati, salvo quando non si tratti del medesimo oggetto o di supplementi a depositi eseguiti in precedenza. Il reparto contabile deve registrare in ordine numerico e cronologico le quietanze di entrata tanto sul giornale che sul partitario dei c/c.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-57