Art. 50
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo VI

Art. 50

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In vigore dal 8 gen 1943
Le tabelle d'indennità di tramutamento devono essere rivedute dal reparto contabile dell'ufficio prima del loro inoltro in doppio esemplare al Ministero, cui compete provvedere alla liquidazione. Le anticipazioni autorizzate dal Ministero saranno prelevate dagli ordini di accreditamento per trasferte.
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