Art. 45
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo V

Art. 45

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In vigore dal 8 gen 1943
Quando il personale non di ruolo debba continuare ad essere pagato dall'ufficio di provenienza, cui vennero assegnati i fondi, l'ufficio ordinatore della nuova residenza deve rimettere la lista mensile, in doppio, debitamente firmata, al corrispondente ufficio pagatore. Le competenze al personale non di ruolo devono essere pagate a mese maturato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-45