Art. 43
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo IV

Art. 43

43 / 79
In vigore dal 8 gen 1943
Al pagamento di ogni altra provvista o prestazione eseguita senza che sia stata preceduta da regolare contratto, si provvede in base alle relative fatture che vengono trasmesse al reparto contabile dopo che l'ingegnere della sezione competente ne abbia accertata la regolarità e ne abbia liquidato l'importo apponendovi la propria firma e sottoponendole al visto dell'ingegnere capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-43