Art. 42
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo IV

Art. 42

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In vigore dal 8 gen 1943
A corredo della rata di saldo, dovrà essere unito: 1) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e il relativo decreto Ministeriale di approvazione; 2) il certificato del prefetto accertante l'avvenuta pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, nonché il Bollettino degli annunzi legali della provincia o la dichiarazione dell'ingegnere capo attestante che non è stato necessario ordinare la pubblicazione di essi non essendosi verificate occupazioni temporanee di suolo privato; 3) dichiarazione dell'ingegnere capo sulla esistenza o meno di procure, cessioni od altri atti impeditivi al pagamento del saldo; 4) originale in bollo del verbale di consegna; 5) originale in bollo del verbale di ultimazione; 6) copie dei verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori, nei casi in cui queste si siano verificate; 7) dichiarazione attestante che è stato provveduto all'assicurazione degli operai; 8) ricevuta del pagamento della tassa suppletiva di registro, nel caso in cui sia stato superato l'importo previsto nel contratto.
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