Art. 40
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo IV

Art. 40

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In vigore dal 8 gen 1943
Il pagamento di somme dovute ad appaltatori in acconto dei lavori da essi eseguiti in base a contratti, viene ordinato dall'ingegnere capo con gli appositi certificati mod. 2 - 146 debitamente bollati e corredati degli stati di avanzamento e degli altri documenti che eventualmente fossero necessari per giustificarne determinate particolarità, come ad esempio: copie legali di procura e di cessioni, copie di verbali di sospensione e ripresa dei lavori, copie di verbali di concordamento di nuovi prezzi, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-40