Art. 35
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo III

Art. 35

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In vigore dal 8 gen 1943
Gli assegni localizzati potranno essere usati dall'ingegnere capo per mettere a disposizione dei funzionari dipendenti, in una determinata località, le somme occorrenti per provvedere al pagamento di operai.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-35