Art. 32
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo III

Art. 32

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In vigore dal 8 gen 1943
L'ingegnere capo, ove esigenze speciali lo consiglino potrà essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Ragioneria generale dello Stato, a richiedere dall'Amministrazione postale l'apertura di un c/c senza interessi intestato alla, sua qualifica. In detto conto corrente il capo dell'ufficio potrà versare quelle somme di cui è autorizzato il prelevamento diretto. In questo caso emetterà un buono a proprio favore con l'annotazione: «Da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n.............................. intestato all'ingegnere capo dell'ufficio suddetto presso l'ufficio dei conti di..............................».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-32