Art. 3
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo I

Art. 3

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In vigore dal 8 gen 1943
Il funzionario più elevato in grado del reparto contabile e, in caso di assenza o di impedimento, quello che lo sostituisce, cura tutti gli affari contabili ed è responsabile della tenuta delle scritture a norma della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Gli ordini di pagamento debbono essere redatti dal reparto contabile previo accertamento della regolarità dei documenti giustificativi della spesa, e ciò anche in relazione alla natura e all'importo delle perizie approvate e della effettiva disponibilità dei fondi sugli ordini di accreditamento relativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-3