Art. 26
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo II

Art. 26

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In vigore dal 8 gen 1943
Delle fatture, delle liste, delle note e dei certificati di acconto deve essere compilata copia in carta libera, da valere per uso amministrativo e da trattenere agli atti del reparto contabile con le minute dei relativi rendiconti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-26