Art. 17
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo II

Art. 17

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In vigore dal 8 gen 1943
All'inizio dell'esercizio finanziario il capo del reparto contabile deve procedere all'apertura del registro mod. D riportando, in ordine progressivo di capitolo e di numero, gli ordini di accreditamento di cui alla fine del precedente esercizio sia stato richiesto il trasporto alla sezione di Regia tesoreria provinciale, a termini dell' del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422. Sul registro mod. D devono essere riportati inoltre i conti relativi alle rimanenze di cassa verificatesi alla chiusura dell'esercizio precedente.
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