Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo II
Art. 17
17 / 79In vigore dal 8 gen 1943
All'inizio dell'esercizio finanziario il capo del reparto contabile deve procedere all'apertura del registro mod. D riportando, in ordine progressivo di capitolo e di numero, gli ordini di accreditamento di cui alla fine del precedente esercizio sia stato richiesto il trasporto alla sezione di Regia tesoreria provinciale, a termini dell' del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.
Sul registro mod. D devono essere riportati inoltre i conti relativi alle rimanenze di cassa verificatesi alla chiusura dell'esercizio precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-17