Art. 11
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo I

Art. 11

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In vigore dal 8 gen 1943
Il capo del reparto contabile trimestralmente e in ogni caso non appena accertata qualche presumibile deficienza sulla disponibilità degli accreditamenti e dei depositi riferisce all'ingegnere capo sulla situazione generale dei fondi in gestione, sulla disponibilità di essi e sulle eventuali necessità di integrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-11