Art. 10
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo I

Art. 10

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In vigore dal 8 gen 1943
Il capo del reparto contabile, ove ritenga di non poter firmare un ordine di pagamento, ne espone le ragioni all'ingegnere capo, il quale potrà ordinarglielo per iscritto riferendone nello stesso giorno al Ministero. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dall'ingegnere capo ed allegato con l'ordinativo al rendiconto della spesa. L'ordine di dar corso al provvedimento non può essere dato quando il rilievo del capo del reparto contabile si riferisca a deficienza di fondi sugli ordini di accreditamento o sul deposito, sui quali dovrebbe essere imputato il pagamento.
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