Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 27 ott 1942
Presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, sarà tenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con l'indicazione degli esami sostenuti e dell'esito relativo, e sarà conservata una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-14