Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 27 ott 1942
Per ritirare il certificato conseguito gli interessati devono rimettere al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un vaglia postale per tasse e concessioni di L. 25 a favore del procuratore del registro di Roma, per tasse di certificato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-13