Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 27 ott 1942
L'esame facoltativo di lingue estere è previsto per il tedesco, lo spagnolo, l'inglese. Esso consiste in una versione scritta dall'italiano di un centinaio di parole, col sussidio del dizionario, e in un saggio di conversazione di cinque minuti su argomenti familiari o di servizio. Il candidato dovrà dimostrare di sapere scrivere e parlare con sufficiente correttezza nelle lingue prescelte. Il giudizio sarà espresso con le qualifiche di idoneo o non idoneo, e per gli idonei verrà apposta la seguente nota sul certificato conseguito: « Ha superato la prova di lingua ».
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-11