Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 ago 1942
L'esperimento prescritto dalla legge per l'avanzamento degli appuntati consiste in una prova orale di cultura professionale, secondo le modalità e sulla base dei programmi stabiliti con decreto Ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-06-27;860#art-4