Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 8
8 / 67(Art. 77 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Chi intende riservarsi i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge sui dischi fonografici o altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica una dichiarazione in doppio originale pei dischi o apparecchi, per i quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato modulo B.
Alla dichiarazione deve essere unito un esemplare di ciascun disco o apparecchio.
L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto dell'eseguito deposito.
Gli esemplari dei suddetti dischi o apparecchi debbono portare l'indicazione, anche in forma abbreviata, dell'effettuato deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-8