Art. 65 · (Art. 201 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo VIII

Art. 65

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(Art. 201 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Le opere pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data di entrata in vigore della legge, per i quali l'omissione del deposito, si sensi del secondo comma dell'art. 106 della legge, impedisce l'acquisto o l'esercizio dei relativi diritti, possono, à sensi dell'art. 105 della legge stessa, essere depositati, con gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 77 e 92 comma secondo e 99 comma secondo della legge, entro il termine di sei mesi dalla data suddetta, purchè non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la tutelabilità dell'opera o del prodotto.
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