Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 6
6 / 67(Art. 55 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con l'autore, ha l'obbligo di distruggere o, comunque, di rendere inservibili le registrazioni, a termini dell' della legge.
Il controllo sull'adempimento di tale obbligo spetta al Ministero della cultura popolare.
L'ente esercente è tenuto, su richiesta dell'interessato, a dare comunicazione dell'effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la registrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-6