Art. 59 · (Art. 180 della legge, comma 5).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo VI

Art. 59

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(Art. 180 della legge, comma 5).

In vigore dal 18 dic 1942
(Art. 180 della legge, comma 5. ). L'E.I.D.A. non può accettare dichiarazione di opere per l'esercizio della tutela attribuitagli dalla legge se una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze ed autorizzazioni indicate nel numero 1) dell'art. 180 della legge non è riservata all'autore. Quote fisse di ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi suddetti per una o più facoltà di autore fra quelle indicate nel primo comma dell'art. 180 della legge possono essere stabilite dall'E.I.D.A. solo mediante accordi di carattere generale fra l'E.I.D.A. stesso e le associazioni sindacali interessate. L'accordo è approvato dal Ministro per la cultura popolare, sentito il parere del comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
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