Art. 47 · (Articoli 153 e 154 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo IV

Art. 47

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(Articoli 153 e 154 della legge).

In vigore dal 5 mar 2008
1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all' e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo. 2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale.

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