Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo IV
Art. 45
45 / 67(Articoli 153 e 154 della legge).
In vigore dal 5 mar 2008
1. La dichiarazione di cui all' contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonché, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.
2. La dichiarazione di cui all' può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE.
3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-45