Art. 44 · (Articoli 153 e 154 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo IV

Art. 44

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(Articoli 153 e 154 della legge).

In vigore dal 5 mar 2008
1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge», nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-44