Art. 41 · (Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo III

Art. 41

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(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il registro pubblico generale, contemplato nell'articolo 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati. L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica può anche, a domanda, e senza che l'amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella sua domanda, la natura dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile del deposito; allorchè si tratti di cessioni o, in generale, di contratti per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti.
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