Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 4
4 / 67(Art. 50 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Il giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell' della legge, è accertato d'accordo tra le parti interessate. In difetto di accordo è stabilito con i mezzi di prova ordinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-4