Art. 4 · (Art. 50 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo I

Art. 4

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(Art. 50 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell' della legge, è accertato d'accordo tra le parti interessate. In difetto di accordo è stabilito con i mezzi di prova ordinari.
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