Art. 39 · (Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo III

Art. 39

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(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dall'E.I.D.A. per gli effetti e con le modalità del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458. La registrazione delle opere cinematografiche in tale registro speciale non esonera dall'obbligo del deposito dell'opera nei modi stabiliti nell' di questo regolamento, per la conseguente registrazione dell'opera cinematografica nel registro pubblico generale.
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