Art. 36 · (Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo III

Art. 36

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(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Il sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera previsto dall'ultimo comma dell'art. 106 della legge è eseguito in via amministrativa, con l'assistenza, ove occorra, della forza pubblica. Il sequestro si effettua a carico di colui che, à sensi dell' di questo regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano, comunque, in possesso di esemplari o di copie dell'opera per destinarli al commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso dell'esemplare o della copia per uso personale. L'esemplare o la copia sequestrata è trasmessa all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Qualora sia omesso il deposito di una fotografia dell'opera, la fotografia di questa è effettuata d'ufficio, a spese dell'inadempiente.
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