Art. 35 · (Articoli 105 e 106 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo III

Art. 35

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(Articoli 105 e 106 della legge).

In vigore dal 9 gen 1952
I depositi prescritti dall'art. 105 della legge devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'opera o dalla messa in commercio del prodotto. Per le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le stampe, il deposito, per gli effetti stabiliti al comma primo dell'art. 106 della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla divulgazione dell'opera. L'obbligo spetta a colui che abbia provveduto alla pubblicazione, rappresentazione od esecuzione pubblica o che abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta. Per le opere delle arti figurative di cui alla lettera b) dell' di questo regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora il deposito, la esposizione pubblica o l'alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del termine stabilito nel primo comma di questo articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purche' non siano decorsi i termini per la tutelabilita' dell'opera o del prodotto".
  • Il D.P.R. 11 dicembre 1951, n. 1527, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per effettuare i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, e le relative registrazioni, sono riaperti per un anno a favore delle opere pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti d'America, durante il periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto le disposizioni sopraindicate relative a depositi e a registrazioni siano applicabili a dette opere, e purche' non siano decorsi i termini per la tutelabilita' dell'opera". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dalla data della emanazione del proclama del Presidente degli Stati Uniti di America, inteso a prorogare il termine per l'adempimento delle condizioni e delle formalita' stabilite dalle leggi degli Stati Uniti d'America per l'acquisto o il rinnovo del diritto d'autore (copyright) da parte dei cittadini italiani che non hanno adempiuto a dette condizioni e formalita' durante il periodo indicato all'art. 1".

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Pro

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