Art. 29
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 29

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In vigore dal 18 dic 1942
Gli accertamenti dei collegi tecnici sono promossi su istanza dell'interessato al Ministro per la cultura popolare. L'istanza deve contenere, oltre all'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti sui quali si chiede l'accertamento ed è comunicata d'ufficio agli interessati. Il collegio, udite, qualora ne facciano richiesta, le parti interessate, e adempiuti gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari, procede all'accertamento tecnico, facendolo constare in un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario del collegio. Il segretario comunica agli interessati le conclusioni del collegio relative all'accertamento tecnico e può rilasciare alle parti, a loro richiesta, copia autentica del processo verbale. Ai componenti del collegio tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore. Le spese relative agli accertamenti sono a carico della parte richiedente.
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